Regalo volontario di affari: quando un datore di lavoro può ritirarlo unilateralmente

Oltre allo stipendio, i datori di lavoro possono procedere a prestazioni volontarie per il proprio personale.

Anche le disposizioni volontarie sono importanti premio di produttivitànoto anche come premio, che viene dato da un datore di lavoro al proprio personale per premiarne l’efficienza, ma anche come incentivo a fornire un lavoro più qualitativo, quantitativo ed efficiente in futuro.

I benefici volontari concessi dai datori di lavoro ai lavoratori volontariamente e non a causa di obblighi legali o di proposito, non sono retribuzioni in natura. Pertanto, in linea di principio, non vi sono obblighi e diritti connessi attribuiti alle prestazioni in questione in conseguenza il datore di lavoro ha la possibilità di revocarlo in qualsiasi momento e interrompere la fornitura.

Tuttavia, come accettato dalla teoria e dal fiqh, se la fornitura di prestazioni volontarie viene effettuata ripetutamente in modo coerente e uniforme per un lungo periodo di tempo (abitudini aziendali), si tradurrà in accordo implicito ai suoi pagamenti regolari, nel senso che è stipendio, cioè diventa obbligatorio e il datore di lavoro non può revocare unilateralmente il regalo, ha sottolineato. KEPEA di GSEE.

COME abitudini lavorative indica la pratica consolidata nel settore aziendale o agricolo, della gestione a lungo termine e uniforme delle questioni relative al rapporto datore di lavoro-dipendente. In altre parole, è un fattore che plasma i rapporti di lavoro, sia a livello collettivo che individuale.

Tuttavia, secondo la sua decisione Corte Suprema, questi benefici volontari non possono essere trasformate in un obbligo contrattuale del datore di lavorose il datore di lavoro lo concede inizialmente o anche successivamente, prima che siano compiuti i termini del vincolo, si riserva di revocarlo liberamente ed unilateralmente in qualsiasi momento.

In questo caso, non dovrebbe esserci un tacito accordo e, per estensione, un impegno contrattuale da parte del datore di lavoro a continuare a pagare la prestazione in questione.

SÌ, se il datore di lavoro gli ha riservato il diritto di revocare le prestazioni volontarienon è richiesto dalla legge che tale riserva sia ripetuta ogni volta che il datore di lavoro eroga le suddette prestazioni, ma è sufficiente che i relativi termini esistano nel contratto individuale di lavoro stipulato dal lavoratore all’atto della sua assunzione.

Di conseguenza, qualsiasi interruzione o modifica di questi termini, non è una modifica unilaterale dannosa dei termini del rapporto di lavoromentre il datore di lavoro non è obbligato a giustificare tale azione.

In caso contrario, può essere assunto un impegno contrattuale all’obbligo di pagare tali prestazioni (inizialmente volontarie) mediante attività consuetudinarie, in virtù di un accordo implicito, alle condizioni sopra indicate, con conseguente impossibilità del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il pagamento, se il datore di lavoro non non si riserva il diritto di recesso di cui sopra.

Xaviera Violante

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