Clausola di adeguamento: decisione – posizione della CGUE

In una decisione storica, riguardante la clausola di adeguamento, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha affermato che le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di imporre politiche tariffarie e di rimborso alle società elettriche.

Quando regna “non in contrasto con il fatto che gli Stati membri autorizzino le autorità nazionali di regolamentazione a ordinare alle imprese elettriche di rimborsare ai loro clienti finali un importo adeguato del corrispettivo da esse versato a titolo di ‘commissione di gestione amministrativa’ ai sensi di una clausola del contratto che l’autorità ritiene illegittima.”

Secondo la decisione, “lo stesso vale nel caso di ordini di rimborso che non siano basati su ragioni di qualità del servizio fornito dalla società interessata, ma per violazioni degli obblighi in materia di trasparenza tariffaria”.

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Il potere delle autorità nazionali

Di conseguenza, la Corte ha rilevato che gli Stati membri possono conferire alle autorità di regolamentazione il potere di ordinare al datore di lavoro interessato di rimborsare gli importi ricevuti in violazione dei requisiti di protezione dei consumatori, in particolare i requisiti relativi alla trasparenza e all’esattezza degli obblighi di fatturazione.

Tale interpretazione non è contraddetta dal fatto che l’articolo 36 della direttiva 2009/72 prevede, in effetti, che le autorità nazionali di regolamentazione adottino le misure necessarie «in stretta consultazione con le altre autorità nazionali interessate, comprese le autorità garanti della concorrenza, ove opportuno, e senza pregiudizio». di sua competenza», o che l’articolo 37, paragrafo 1, n.

Come affermato dalla CGUE “dalle previsioni sopra riportate, non si intende che, in casi come quelli di cui al processo principale, solo una delle altre autorità nazionali possa ordinare la restituzione di quanto l’ente elettrico ha indebitamente riscosso dal fine Invece, l’uso dell’espressione «caso per caso» implica che tali consultazioni sono necessarie solo quando l’azione da intraprendere può avere conseguenze per altre autorità competenti».

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Infine, la Corte ha chiarito che, “nella misura in cui la tutela del consumatore e il rispetto degli obblighi di trasparenza rientrano nei compiti attribuiti alle autorità dall’articolo 37 della direttiva 2009/72, le precise motivazioni per le quali l’azienda elettrica è stata condannata a restituire il relativo importo ai propri clienti in adempimento di uno degli obblighi del.

Storia delle decisioni della CGUE

Nel 2019, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, Italia) ha irrogato una sanzione amministrativa di 655.000 euro a Green Network, società italiana di distribuzione di energia elettrica e gas naturale, per violazione degli obblighi di trasparenza tariffaria.

L’autorità di regolazione ha inoltre obbligato la società a restituire al cliente finale un importo di 13.987.495,22 euro, che gli è stato addebitato a titolo di oneri di gestione amministrativa secondo le clausole del contratto che l’autorità ha ritenuto illegittime.

Dopo aver dapprima inutilmente impugnato tale decisione innanzi ad un giudice amministrativo, Green Network ha quindi proposto ricorso al Consiglio di Stato, sostenendo che il potere delle autorità nazionali di regolamentazione, ai sensi del diritto italiano, di imporre il rimborso delle somme addebitate ai clienti è contrario alla direttiva 2009/721.

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In tale contesto, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali relative all’articolo 37, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2009/72, che riguardano i poteri delle autorità di regolamentazione, e all’allegato I della stessa direttiva, che stabilisce le misure che devono essere adottate dagli Stati membri a tutela dei consumatori.

VEDI QUI LA DECISIONE DELLA CGUE

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Xaviera Violante

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